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Veneto, Ddl sulle rinnovabili: 5.828 MW entro il 2030

13/07/2026

Veneto, Ddl sulle rinnovabili: 5.828 MW entro il 2030

Il Veneto punta a installare entro il 2030 almeno 5.828 megawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili, introducendo limiti precisi per l’utilizzo dei terreni agricoli e criteri uniformi per autorizzare gli impianti. È l’obiettivo del Disegno di legge regionale sulle ulteriori aree idonee, illustrato dagli assessori Massimo Bitonci e Marco Zecchinato a istituzioni, categorie economiche e rappresentanti dei territori.

Fotovoltaico indirizzato verso aree già infrastrutturate

La proposta attua l’articolo 11-bis del decreto legislativo 190 del 2024, che affida alle Regioni il compito di individuare superfici aggiuntive rispetto a quelle già considerate idonee dalla normativa statale. Il provvedimento regionale riguarda principalmente gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo collocati nello stesso sito.

La scelta è quella di privilegiare spazi già trasformati, compromessi o dotati di infrastrutture. Tra le aree indicate figurano le pertinenze della Superstrada Pedemontana Veneta di proprietà regionale, purché compatibili con il funzionamento dell’arteria, le superfici collegate a opere pubbliche, gli impianti di interesse pubblico, gli interporti e le zone portuali a vocazione industriale.

Potranno essere utilizzate anche cave e miniere ricomposte nelle quali sia stata certificata la conclusione del recupero ambientale. Restano invece escluse le superfici sottoposte a tutela culturale o paesaggistica e quelle situate entro una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei beni protetti.

Secondo l’assessore allo Sviluppo economico ed Energia, Massimo Bitonci, il nuovo quadro dovrà consentire di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione evitando una crescita disordinata degli impianti e offrendo regole più chiare agli operatori e alle amministrazioni coinvolte nei procedimenti.

Solo lo 0,8% della superficie agricola potrà diventare idoneo

Uno degli aspetti centrali del Disegno di legge riguarda la protezione della Superficie agricola utilizzata, la SAU. Il Veneto dispone complessivamente di 835.231 ettari di terreni agricoli e la proposta stabilisce che le ulteriori aree idonee non possano superare lo 0,8% di questa estensione.

La soglia corrisponde a 6.681,84 ettari e comprende anche gli impianti agrivoltaici. La Regione ha scelto il limite più basso consentito dalla disciplina nazionale, con l’intento di contenere l’occupazione di nuovi terreni produttivi.

A livello comunale, gli impianti potranno interessare al massimo il 2% della SAU. I Comuni avranno la facoltà di innalzare la quota fino al 3%, ma esclusivamente per progetti destinati all’autoconsumo industriale o alle Comunità energetiche rinnovabili.

Per verificare l’applicazione delle soglie sarà istituito un Sistema regionale di monitoraggio della SAU. La piattaforma utilizzerà le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale e nel Sistema informativo della Politica agricola, integrandole con i dati trasmessi dalle amministrazioni durante le procedure autorizzative.

Il sistema sarà collegato alla piattaforma nazionale prevista dal decreto legislativo 190 del 2024 e dovrà consentire di conoscere l’estensione dei terreni interessati dagli impianti, evitando il superamento dei limiti regionali e comunali.

Regole più stringenti per agrivoltaico e continuità produttiva

Il provvedimento dedica una disciplina specifica agli impianti agrivoltaici, nei quali la produzione di energia deve convivere con la prosecuzione delle attività agricole. La procedura abilitativa semplificata sarà estesa ai progetti con potenza compresa tra 5 e 12 megawatt.

Per accedere alla procedura, il proponente dovrà presentare una dichiarazione asseverata che certifichi il mantenimento di almeno l’80% della Produzione lorda vendibile. Saranno richiesti anche una relazione agronomica, un piano colturale e un sistema di controllo capace di verificare nel tempo la continuità dell’attività agricola.

Il soggetto attuatore dovrà essere un imprenditore agricolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2135 del Codice civile e di un Fascicolo aziendale aggiornato. La Giunta regionale definirà i criteri operativi per controllare il rispetto delle condizioni, anche attraverso verifiche a campione.

L’impostazione mira a impedire che l’agrivoltaico venga utilizzato per realizzare impianti energetici privi di una reale funzione agricola, preservando la produttività dei terreni e il ruolo economico delle aziende coinvolte.

Accumuli ed elettrolizzatori lontani dai centri abitati

Per gli impianti di accumulo non collegati direttamente a un impianto di produzione e per gli elettrolizzatori, il Disegno di legge individua ulteriori superfici idonee vicino alle infrastrutture elettriche e industriali esistenti.

Potranno essere utilizzate le aree situate entro 300 metri dalle stazioni elettriche, quelle comprese all’interno di complessi industriali e di centrali già autorizzate, oltre agli interporti e alle aree portuali industriali. Anche in questo caso rimangono escluse le zone soggette a vincoli paesaggistici.

Per gli impianti di accumulo non co-ubicati viene introdotta una distanza minima di 500 metri dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e dai centri abitati presenti in territorio rurale. La fascia sale a un chilometro in presenza di strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, sportive, ricreative o di luoghi di culto.

La disciplina punta a ridurre i possibili conflitti con le comunità residenti e a garantire una collocazione coerente con la pianificazione territoriale, la sicurezza e la tutela dei recettori considerati sensibili.

Biomassa, biogas e biometano con procedure semplificate

Il testo interviene anche sugli impianti alimentati da biomassa, biogas e biometano. Per la biomassa classificata come rifiuto continueranno ad applicarsi le previsioni del Piano regionale dei rifiuti, mentre l’utilizzo di materiali non considerati rifiuto sarà disciplinato nelle zone agricole.

La Procedura abilitativa semplificata verrà estesa agli impianti fino a 3 megawatt. Lo stesso strumento potrà essere utilizzato per le modifiche agli impianti esistenti nei casi previsti dalla normativa nazionale.

La Giunta dovrà inoltre elaborare criteri comuni per l’esame delle richieste, bilanciando l’interesse pubblico alla produzione energetica con la protezione dell’agricoltura, delle foreste, della biodiversità, del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico.

Gli impianti da fonti rinnovabili vengono riconosciuti come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e di interesse pubblico prevalente. La valutazione delle singole proposte dovrà comunque considerare le caratteristiche dei luoghi e gli effetti cumulativi prodotti dalla concentrazione di più installazioni.

Valutazione ambientale e consultazione con i Comuni

Il Piano regionale sarà sottoposto a Valutazione ambientale strategica e a consultazione pubblica. Prima del completamento del testo, la Regione ha avviato un confronto con amministratori locali, categorie economiche e altri soggetti interessati.

L’assessore al Governo del territorio, Marco Zecchinato, ha indicato nell’individuazione delle aree idonee uno strumento di pianificazione destinato a rendere ordinato lo sviluppo degli impianti. Il sistema di monitoraggio permetterà inoltre di seguire l’impiego dei terreni agricoli e coordinare la trasmissione delle informazioni alla piattaforma nazionale.

La proposta dovrà ora proseguire il proprio percorso istituzionale. La Giunta regionale sarà chiamata a definire le regole tecniche, il funzionamento dei controlli e le modalità di verifica delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, mentre la consultazione servirà a raccogliere osservazioni dai territori prima dell’approvazione definitiva.

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Fabiana Fissore

Fabiana Fissore è web editor e creator di contenuti dedicati a lifestyle urbano ed eventi locali.